Usucapione speciale 1159 bis cpc. Necessaria la prova di un’effettiva attività agricola. Accolta l’opposizione del proprietario.

Il proprietario, investito della notificazione del ricorso ex art. 1159 bis c.p.c. per l’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, ha proposto opposizione ex Legge 346/76 ed ha ottenuto la pronuncia favorevole del Tribunale di Velletri (inizialmente sezione distaccata di Anzio) con la sentenza n. 968/2016 del 22.2.2016.

Con tale sentenza, dopo l’istruttoria condotta a mezzo testimoni e perizia agronoma, è stata accolta l’opposizione poiché non è risultato provato l’esercizio continuativo delle attività agricole poste alla base della norma codicistica che prevede un meccanismo speciale di usucapione a tutela della piccola proprietà rurale, purché essa, in considerazione dell’inerzia ed abbandono del legittimo proprietario, venga effettivamente destinata a finalità produttive agrarie. Nel corso della CTU, richiesta dall’Avv. Pichierri per la parte opponente, infatti, è emersa la totale assenza di segni di coltivazione del fondo, sia arborea che erbacea, nonché l’assenza negli anni – attraverso l’acquisizione di aerofotogrammetrie – di impianti fissi di irrigazione o piantagioni legnose.

Cari proprietari, dunque, prestate attenzione ai tentativi acquisitivi e verificate sempre se i fondi siano o meno utilizzati da terzi ed in quale finalità. Sarebbe consigliabile, in ogni caso, provvedere alla recinzione dei fondi.

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