“RICONSEGNA DI AZIENDA. AMMISSIBILE IL RICORSO D’URGENZA EX ART. 700 CPC.”

Il Tribunale di Velletri, dr. Boccarrato, con l’ordinanza del 01/09/2015 resa nel procedimento di urgenza n. R.G. 5845/2015, ha riconosciuto l’applicabilità del ricorso d’urgenza ai fini dell’ottenimento della riconsegna di azienda da parte del concedente, dopo aver verificato la sussistenza del fumus in ordine alla domanda di merito relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’affittuario. Il Giudice ha correttamente ritenuto ammissibile il ricorso stante il “sussistere della sussidiarietà dell’azionato procedimento d’urgenza, teso al rilascio di azienda, non apparendo possibile l’esperimento di altri rimedi, quali il sequestro conservativo (non venendo in rilievo l’interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale generica) o l’azione ex art. 658 c.p.c. (consentita, peraltro, solo in ordine ai contratti di locazione – quali non possono intendersi quelli d’esame in ragione dei noti criteri di cui in Cass. 4 febbraio 2000 n. 1243 – e solo a fronte del mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze) e non potendo profilarsi una relazione di alternatività tra il rilascio ex art.700 c.p.c. ed il sequestro giudiziario”. A seguito di tale provvedimento il titolare dell’azienda ha potuto ottenere entro breve termine la riconsegna dell’azienda e reimmetterla nel circuito produttivo evitando danni economici ulteriori a quelli prodotti dall’inadempimento dell’affittuario. L’Avv. Pichierri, nostro esperto in materia di obbligazioni e contratti, ha ottenuto ulteriore pronuncia favorevole, corroborata dal Tribunale di Civitavecchia, che, in composizione collegiale (Cons. Rel dr.ssa Pegorari), con l’ordinanza del 17/11/2016 nel procedimento r.g. n. 2718/2016 ha rigettato il reclamo dell’affittuario, confermando l’orientamento giurisprudenziale citato.

All.ti:
– Trib. Velletri, ord. 1.9.15, r.g. 5845/2015;
– Trib. Civitavecchia, ord. 17.11.16, r.g. 2718/2016.

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