Immigrazione. Ricongiungimento familiare nell’interesse del minore e permesso di soggiorno ai genitori.

I coniugi ricorrenti, avevano depositato ricorso ex art. 31, comma 3, d.lgs 286/1998, dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma chiedendo di essere autorizzati alla permanenza in Italia, considerato che un loro eventuale allontanamento avrebbe disgregato il nucleo familiare e costretto i minori, entrambi nati in Italia ed inseriti nel contesto sociale e culturale italiano, a rientrare in Ucraina. Sentiti in udienza, entrambi i genitori e il figlio maggiore, emergeva una situazione di vita regolare e, in particolare, l’oramai stabile radicamento sociale e culturale in questo paese.

Il PM, pur in assenza della valutazione del servizio sociale, nel parere conclusivo, si esprimeva in termini favorevoli circa l’accoglimento del ricorso.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine all’interpretazione dell’art.31, comma 3 del d.lgs 286/1998, propende per considerare la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore quale norma avente funzione di chiusura del sistema di tutela dei minori stranieri, “fondato in via ordinaria sull’istituto del ricongiungimento familiare, ed apportando una eccezione alla disciplina sull’ingresso e sul soggiorno dello straniero dettata dalle norme precedenti, quando ricorrano le condizioni per salvaguardare il “preminente interesse” in situazioni nelle quali l’allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l’integrità psico-fisica” (Cass. sez. un. 25 ottobre 2010, n.21199).

Ne deriva un bilanciamento tra il rispetto alla vita familiare del minore e l’interesse generale alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere, che tenga conto dei pregiudizi al percorso di crescita e all’integrità psicofisica che potrebbero conseguire al minore nell’ipotesi di allontanamento del familiare o di definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Nella Camera di Consiglio, il Collegio, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale e assicurando il superiore interesse dei minori ha ritenuto l’istanza meritevole di accoglimento. I ricorrenti, patrocinati dall’Avv. Sperti, sono così autorizzati alla permanenza in Italia per la durata di due anni, durante i quali dovranno adoperarsi per acquisire un titolo di soggiorno valido.

 

Scarica la sentenza