Guida in stato di ebbrezza. Restituita la patente se la Prefettura non produce documentazione

L’Ufficio del giudice di Pace di Latina, nella persona del Dott. De Zordo, con sentenza n.1216/2016, resa nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 3356/2015, ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Stefano Pichierri avverso il decreto del Prefetto di sospensione della patente di guida, per guida in stato di ebbrezza, per due anni (ai sensi degli art. 186 e 223 del Codice della strada) nonché alla prescritta visita medica. La parte attrice ne aveva dedotto la nullità per tardività della notificazione avvenuta dopo oltre cinque mesi del fatto, per inutilizzabilità dell’accertamento sanitario in difetto di consenso, per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, per mancata consegna del referto di analisi e, infine, per omessa motivazione. La Prefettura non si costituiva in giudizio, non producendo la richiesta documentazione e nulla deducendo in ordine alle eccezioni proposte dal ricorrente relative al difetto dei presupposti richiesti per l’emissione dell’ordinanza prefettizia. La Prefettura non provvedendo al deposito degli atti presupposti, sui quali si fonda la misura cautelare irrogata, non ha quindi consentito al giudice l’esame degli stessi. Fermo restando che lo svolgimento dei fatti e gli accertamenti compiuti dagli operatori si riferiscono ad un illecito penale e che pertanto andranno valutati dal giudice competente, il Giudice ha ritenuto ammissibile il ricorso non ravvisando la presenza di prove sufficienti della responsabilità del ricorrente ed ha restituito immediatamente la patente ritirata.

All. – Ufficio Giudice Di Pace di Latina, sent. 23/12/2015, R.G. 3356/2015

Scarica la sentenza